IL DIRITTO ALL’ASSEGNO DI DIVORZIO DECADE IN CASO DI CONVIVENZA A DISTANZA CASS. CIV., SEZ. I, ORD. 14.5.2024 N. 13175
Secondo i Giudici di legittimità il termine convivenza non è sinonimo di coabitazione in quanto la convivenza dev’essere “intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale (si veda anche Cass. civ., sez. I, 19.4.2023, n. 10451)”. Conseguentemente non è bastevole rilevare “come ha fatto il giudice di merito, che i partner abbiano due distinte abitazioni (per quanto poste in città diverse), per escludere il progetto di vita comune e la relazione stabilmente more uxorio, potendo questa oggi declinarsi in forme assai distanti rispetto al modello di una società statica”.


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